21/11/2008

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Codice di comportamento europeo

 

CODICE DI COMPORTAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI RAPPORTI COMMERCIALI ON-LINE
(aprile 2000)
 

 
Articolo 1.  


Informazioni relative al fornitore

     Il fornitore che, in via principale o sussidiaria, svolge attività commerciale on-line, deve fornire le seguenti informazioni che devono poter essere accessibili in modo semplice, diretto e costante ai potenziali consumatori che visitino il suo sito web:

  1. il nome del fornitore;
  2. l'indirizzo dello stabilimento del fornitore;
  3. l'indicazione dei modi e dei luoghi nei quali il fornitore può essere immediatamente contattato ed elementi che consentano di comunicare direttamente ed effettivamente con lui, compreso il suo indirizzo di posta elettronica;
  4. l'indicazione del registro e del numero di iscrizione del fornitore, qualora esso sia iscritto in un registro di commercio o altro pubblico registro;
  5. il numero di partita IVA, - secondo l'art. (22)1 della direttiva 77/388/CEE, così modificata dalla direttiva 98/80 EC - nel caso in cui le attività del fornitore siano soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto.

Articolo 2.

 


Informazioni relative alla protezione dei dati personali

a) Raccolta, elaborazione ed uso dei dati da parte del fornitore.

     I dati personali che possono formare oggetto di elaborazione automatizzata devono:

  • essere acquisiti in modo lecito e nei limiti fissati dalle norme giuridiche ed etiche sia europee che nazionali;
  • essere conservati per scopi specifici e legittimi nell'ambito delle attività economiche del fornitore, ed in nessun caso possono essere utilizzati in modo incompatibile con tali scopi;
  • essere elaborati in modo appropriato e pertinente, nel rispetto della dovuta riservatezza e dei desideri espressi dai consumatori relativamente all'uso dei loro dati personali;
  • essere tenuti aggiornati, non più a lungo di quanto l'attività commerciale del consumatore lo richieda e nell'osservanza degli obblighi amministrativi.

b) Diritto di informazione, accesso e rettifica.

     Il fornitore deve essere in grado di dare, ai soggetti dei quali ha ottenuto i dati personali, tutte le informazioni richieste in merito l'elaborazione dei dati stessi ed ai modi di accedervi e di rettificarli.

c) Diritto di rifiuto.

     Il consumatore può opporsi alla trasmissione a terzi dei dati che lo riguardano.
Il fornitore deve uniformarsi al desiderio del consumatore di non ricevere corrispondenza commerciale, chiamate telefoniche, posta elettronica o analoghe comunicazioni, tanto se il desiderio è stato manifestato direttamente al fornitore, quanto se esso è stato espresso attraverso un "Preference Service" nazionale o un corrispondente servizio del paese del consumatore.

Articolo 3.

 


Informazioni pre-contrattuali in merito ai prodotti in vendita

a) Condizioni generali.

     Prima della conclusione del contratto il fornitore deve mettere a disposizione dei potenziali consumatori che visitino il suo sito web le seguenti informazioni circa i prodotti e/o i servizi accessori in vendita:

  • le principali caratteristiche qualitative (denominazione, natura, ecc.) e quantitative (dimensioni, peso, quantità, ecc.), nonché, se del caso, informazioni sui rischi potenziali connessi al prodotto;
  • le garanzie ed i servizi post-vendita fruibili (vedi Art. 9);
  • il prezzo, compresi le imposte, le tasse e gli altri oneri fiscali;
  • il termine di validità dell'offerta o del prezzo e, se del caso, la copertura geografica dell'offerta;
  • le spese di consegna, se dovute;
  • la legge dalla quale il contratto è regolato;
  • le vie ed i mezzi di trattazione delle potenziali vertenze e, in particolare, l'esistenza di eventuali procedure stragiudiziali alle quali il consumatore possa ricorrere in caso di mancato accordo diretto (vedi Art. 11);
  • le condizioni di pagamento, come segue:
  • in caso di pagamento on-line, se l'operazione ed il pagamento avvengono in condizioni di garanzia e quali sistemi sono impiegati a tale fine;
  • in caso di vendita a credito, le condizioni generali del credito, i suoi limiti potenziali ed i costi accessori;
  • le condizioni ed il mezzo di consegna (vedi Art. 5);
  • le condizioni di risoluzione del contratto, se la durata dello stesso è superiore ad un anno o indefinita;
  • l'esistenza del diritto di recesso, nel quadro dei contratti stipulati con i consumatori, e l'indicazione delle condizioni, delle modalità e dei mezzi relativi all'esercizio di tale diritto (vedi Art. 7).

b) Condizioni particolari.

  • Restrizioni all'importazione/esportazione/uso dei prodotti messi in vendita: il fornitore deve informare in modo chiaro i visitatori del sito web di ogni eventuale restrizione di legge esistente nel paese in cui lo stesso fornitore ha sede e relativa all'uso e/o all'esportazione dei prodotti in vendita. Spetta tuttavia al consumatore acquisire presso le proprie autorità informazioni circa eventuali restrizioni di legge riguardanti l'uso e/o l'importazione dei prodotti che lo stesso consumatore intende ordinare.
  • Prodotti sostitutivi: se il fornitore non è in grado di fornire i prodotti ordinati, e desidera offrire al consumatore prodotti sostitutivi, di tale possibilità deve essere fatta chiara menzionata nella fase pre-contrattuale della transazione. Per poter esercitare tale diritto il fornitore deve osservare le condizioni di cui all'Art. 6.

Articolo 4.

 


Procedura relativa alla conclusione dei contratti on- line

a) Informazioni preliminari.

     In qualsiasi momento della transazione on-line il consumatore deve poter accedere alle informazioni di cui all'Art. 3.
Il consumatore deve inoltre poter avere accesso ad informazioni chiare e dettagliate in merito:

  • alla disponibilità dei prodotti. Se la disponibilità deve essere confermata dal fornitore, deve essere inviato senza indugio al consumatore un messaggio specifico con qualsiasi mezzo di comunicazione;
  • alla possibilità, per il consumatore, di avere un prodotto sostitutivo, come indicato nell'Art. 6;
  • alle modalità ed ai mezzi con i quali il consumatore può raggiungere il Servizio Clienti del fornitore che si occupa dei reclami;
  • alle condizioni relative alla risoluzione del contratto da parte del consumatore, quando il contratto stesso è di durata superiore ad un anno o a tempo indeterminato.

b) Procedura di ordinazione

     In ogni momento durante l'operazione, e fino alla definitiva conferma del contratto, il consumatore deve essere in grado di correggere potenziali errori. A tale fine il fornitore deve installare, per la convalida dell'ordinazione, un sistema di "doppio clic" come segue:

  • primo clic: accordo sul contenuto dell'ordinazione;
  • secondo clic: conferma dell'ordinazione.

     L'accordo sul contenuto dell'ordinazione deve contenere l'indicazione, per sommi capi, dell'ordinazione stessa e del prezzo da pagare e, se del caso, la dichiarazione di non disponibilità del prodotto. Il consumatore deve avere la possibilità di riprodurre e/o conservare l'accordo.

c) Ordinazione

     Dopo la conferma dell'ordinazione, secondo quanto indicato nella lettera b) che precede, il fornitore, senza ritardo e con mezzi elettronici, deve accusare ricevuta dell'ordinazione stessa.
Nella dichiarazione di ricevimento si deve riportare un riepilogo dell'ordinazione (prezzi, modalità e mezzi di esecuzione dell'ordinazione) e, se del caso, si deve dare atto della non disponibilità del prodotto. Si deve inoltre ripetere le informazioni precedentemente fornite al consumatore in merito:

  • alle condizioni, alle modalità ed ai mezzi di esercizio del diritto di recesso;
  • alle modalità ed ai mezzi per contattare il Servizio Clienti del fornitore;
  • alle condizioni relative alla risoluzione, da parte del consumatore, del contratto quando la durata dello stesso sia superiore ad un anno o sia a tempo indeterminato.

     Al più tardi al momento della consegna il consumatore deve poter avere, su supporto cartaceo, le informazioni contenute nella dichiarazione elettronica di ricevimento e/o deve poter riprodurre e/o conservare le informazioni su qualsiasi supporto durevole a lui accessibile.

Articolo 5.

 


Esecuzione del contratto

     Il fornitore si impegna a dare esecuzione all'ordinazione nel termine convenuto o entro e non oltre 30 giorni da quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al fornitore.

     Nel caso in cui il termine originariamente concordato sia scaduto, o il prodotto sia divenuto non più disponibile durante le operazioni di invio, il fornitore deve proporre in modo chiaro una nuova data di consegna, offrendo nel contempo al consumatore la facoltà di recedere e/o di essere rimborsato. La proposta e l'offerta devono essere diretti al consumatore prima della scadenza del termine originariamente fissato.

     Qualora dovesse, in tutto o in parte, divenire impossibile per il fornitore eseguire il contratto per indisponibilità del prodotto, il consumatore dovrà esserne informato e dovrà essere rimborsato di tutte le somme già corrisposte, e ciò non appena possibile ed in ogni caso entro 30 giorni dalla data nella quale egli avrebbe dovuto ricevere il prodotto.

     Il fornitore deve consegnare il prodotto conformemente all'ordinazione. Perché possa essere ritenuto conforme all'ordinazione, il prodotto deve:

  • corrispondere alla descrizione indicata nel sito web del fornitore;
  • essere idoneo all'uso al quale esso normalmente e comunemente è destinato per sua natura o al quale il consumatore ha dichiarato al fornitore di volerlo destinare;
  • presentare le caratteristiche normalmente possedute da un prodotto dello stesso tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, considerate la natura del prodotto stesso e le informazioni ad esso relative rese pubbliche dal fornitore, in particolare attraverso la pubblicità e le etichette. Se il prodotto non è conforme all'ordinazione, il consumatore può esercitare i diritti a lui riconosciuti dalla garanzia (vedi Art. 9).

     Inoltre, i fornitori che aderiscono al presente Codice di Comportamento si asterranno dal consegnare al consumatore prodotti che non siano stati ordinati, quando la consegna non ( ??? ) sia accompagnata da una richiesta di pagamento.

Articolo 6.

 


Prodotti sostitutivi

     Nel caso in cui il fornitore, secondo la legge del paese nel quale ha la sede, e tenuto conto della natura del prodotto, intenda offrire al consumatore un prodotto in cambio di quello ordinato e non disponibile, di tale intenzione il consumatore deve essere informato prima della conclusione del contratto, come prevede il par. b) dell'Art. 3. Il fornitore deve consegnare un prodotto sostitutivo che, in termini di valore monetario, sia equivalente a quello ordinato e, se il prodotto sostitutivo non è di gradimento del consumatore, il fornitore deve sostenere tutte le spese relative alla restituzione (vedi Art. 8).

Articolo 7.

 


Diritto di recesso

     Il consumatore ha diritto di recedere dal contratto senza indicarne il motivo e senza alcuna penalità, nel termine non inferiore a sette giorni lavorativi dalla data di consegna del prodotto allo stesso consumatore.

     Se il fornitore non ha provveduto a dare le informazioni di cui alla lettera a), ultimo comma, dell'Art. 3, ed al par. 2, lettera c), dell'Art. 4, il diritto di recesso può essere esercitato dal consumatore nei tre mesi decorrenti dalla data di consegna del prodotto. Se il fornitore ha dato le informazioni nel corso dei citati tre mesi, il termine minimo di sette giorni lavorativi decorre dalla data nella quale le informazioni sono state date al consumatore.

     Il fornitore non può unilateralmente limitare il diritto di recesso, salvo quanto previsto dal par. 3 dell'Art. 6 della Direttiva 97/7. Ogni potenziale limitazione deve essere portata a conoscenza del consumatore sia quando il prodotto viene messo in vendita, sia in sede di approvazione dell'ordinazione. In ogni caso, la limitazione deve risultare nella dichiarazione di ricevimento del fornitore.

Articolo 8.

 


Garanzia di rimborso

     In caso di esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, il fornitore che aderisce al presente Codice di Comportamento è in ogni caso tenuto al rimborso di tutti i pagamenti effettuati, senza aggravio di alcuna spesa. Le sole spese a carico del consumatore potranno essere quelle direttamente connesse alla restituzione della merce. Sono comunque a carico del fornitore le spese relative alla restituzione dei prodotti sostitutivi che siano stati consegnati a norma dell'Art. 6.

     Il fornitore che aderisce al presente Codice di Comportamento deve provvedere al rimborso non appena possibile, ed in ogni caso entro 30 giorni dalla data nella quale i prodotti restituiti sono stati da lui ricevuti.

Articolo 9.


Garanzie/Assistenza post-vendita

     Ogni qualvolta, in questo Codice, si fa riferimento al presente articolo, le informazioni da esso previste, che il fornitore deve dare al consumatore, devono indicare, in modo chiaro, semplice e comprensibile:

  • i diritti del consumatore previsti dalla legge del paese in cui ha sede il fornitore;
  • i principali elementi utili per poter fruire della garanzia: durata, copertura geografica ed altre notizie utili ai fini dell'esercizio del diritto di garanzia;
  • quanto serve per poter contattare il fornitore dell'assistenza post-vendita (indirizzo, numero di telefono e fax, indirizzo di posta elettronica e qualsiasi altro elemento).

Articolo 10.


Comunicazioni commerciali non richieste

     Il fornitore aderente al presente Codice di Comportamento, il quale trasmetta mediante posta elettronica comunicazioni commerciali a consumatori o potenziali consumatori senza che questi ne abbiano preventivamente fatto richiesta, è tenuto:

  • ad indicare chiaramente che i messaggi inviati sono comunicazioni commerciali;
  • a consultare con regolarità i cosiddetti registri "opt out" [con i nominativi di coloro che hanno scelto di non ricevere quanto sotto indicato - n.d.t.], rispettando la volontà dei consumatori di non ricevere per posta elettronica comunicazioni commerciali non richieste, come dispone il par. c) dell'Art. 2.

Articolo 11.


Esame dei reclami e risoluzione stragiudiziale delle vertenze

     Il fornitore deve dare al consumatore informazioni dettagliate in merito all'esame dei reclami ed alla risoluzione stragiudiziale delle vertenze, se a questa si può fare ricorso, nella lingua che il consumatore ha scelto per consultare il sito web e per le ordinazioni.

a) Esame dei reclami

     In caso di reclamo il consumatore deve per prima cosa rivolgersi al Servizio Clienti, messo a sua disposizione dal fornitore. Il fornitore deve esaminare il reclamo entro 15 giorni da quello in cui esso è stato introdotto.

     Se entro tale termine il fornitore non riesce a trovare una soluzione, ne informa il consumatore ed indica il tempo necessario per trattare il reclamo in via definitiva. Quest'ultimo termine non può superare 30 giorni.

b) Risoluzione stragiudiziale della vertenza.

     Il consumatore, se non è soddisfatto della risposta o del compromesso proposto dal fornitore, è libero di sottoporre la vertenza all'organo indicato dal fornitore e deputato alla risoluzione stragiudiziale delle vertenze.

c) Modello di ricorso EURO COMMERCE

     Per facilitare il rapporto fra il consumatore ed il fornitore, e/o fra il consumatore e l'organo deputato alla risoluzione stragiudiziale della vertenza, il fornitore fornisce - in formato elettronico - il modello di ricorso allegato al presente Codice di Comportamento.

d) Vertenze transfrontaliere

( . . . . . . )

     Al consumatore che abbia deciso di transigere la vertenza e/o di risolverla in via stragiudiziale non è precluso il diritto di rivolgersi alla competente autorità giudiziaria secondo le vigenti convenzioni internazionali.

Articolo 12.


Logo

     Le Associazioni Nazionali aderenti al presente Codice di Comportamento sono tenute:

  • a controllare che i fornitori nazionali partecipanti e/o i fornitori collegati osservino le disposizioni del Presente Codice di Comportamento;
  • ad essere in grado di adottare, nei confronti dei fornitori nazionali partecipanti e/o dei fornitori collegati, ai fini di una maggiore tutela dei consumatori, norme più rigorose di quelle contenute nel presente Codice di Comportamento;
  • ad essere i soli soggetti autorizzati a fare uso del logo (XX) e del modello di ricorso (YY), ed a consentirne l'uso da parte dei fornitori nazionali partecipanti e/o dei fornitori collegati.

 

TRIBUNALE DI ROMA                        CRON. No. ………

Ufficio Atti Notori - Perizie e Traduzioni           Roma, lì ……………

VERBALE DI GIURAMENTO                IL COLLABORATORE

Addì .................... avanti al sottoscritto Cancelliere è presente il signor Renzo ARZENI documento: Tess. No. 7153323 rilasciata dal Min. di Grazia e Giustizia il 19/5/98, il quale chiede di asseverare con giuramento il suesteso atto. Io Cancelliere, previe ammonizioni di legge, invito il comparente al giuramento, che egli presta ripetendo: "Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto all'incarico affidatomi al solo scopo di far conoscere la verità."
Letto, confermato e sottoscritto.
 

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