|
 |
 |
 |
 |
|
Codice di comportamento
europeo
|
 |
|
 |
 |
 |
|
CODICE DI COMPORTAMENTO
EUROPEO IN MATERIA DI RAPPORTI COMMERCIALI ON-LINE
(aprile 2000)
|
 |
|
 |
 |
 |
| Articolo 1.
|
 |
|
 |
 |
 |
|
Informazioni relative al fornitore
Il fornitore che, in via principale
o sussidiaria, svolge attività commerciale on-line,
deve fornire le seguenti informazioni che devono poter essere
accessibili in modo semplice, diretto e costante ai potenziali
consumatori che visitino il suo sito web:
- il nome del fornitore;
- l'indirizzo dello stabilimento del fornitore;
- l'indicazione dei modi e dei luoghi nei quali il fornitore
può essere immediatamente contattato ed elementi
che consentano di comunicare direttamente ed effettivamente
con lui, compreso il suo indirizzo di posta elettronica;
- l'indicazione del registro e del numero di iscrizione
del fornitore, qualora esso sia iscritto in un registro
di commercio o altro pubblico registro;
- il numero di partita IVA, - secondo l'art. (22)1 della
direttiva 77/388/CEE, così modificata dalla direttiva
98/80 EC - nel caso in cui le attività del fornitore
siano soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto.
Articolo
2.
|
 |
|
 |
 |
 |
|
Informazioni relative alla protezione dei dati personali
a) Raccolta, elaborazione ed uso dei dati da parte del fornitore.
I dati personali che possono
formare oggetto di elaborazione automatizzata devono:
- essere acquisiti in modo lecito e nei limiti fissati dalle
norme giuridiche ed etiche sia europee che nazionali;
- essere conservati per scopi specifici e legittimi nell'ambito
delle attività economiche del fornitore, ed in nessun
caso possono essere utilizzati in modo incompatibile con
tali scopi;
- essere elaborati in modo appropriato e pertinente, nel
rispetto della dovuta riservatezza e dei desideri espressi
dai consumatori relativamente all'uso dei loro dati personali;
- essere tenuti aggiornati, non più a lungo di quanto
l'attività commerciale del consumatore lo richieda
e nell'osservanza degli obblighi amministrativi.
b) Diritto di informazione, accesso e rettifica.
Il fornitore deve essere in
grado di dare, ai soggetti dei quali ha ottenuto i dati personali,
tutte le informazioni richieste in merito l'elaborazione dei
dati stessi ed ai modi di accedervi e di rettificarli.
c) Diritto di rifiuto.
Il consumatore può opporsi
alla trasmissione a terzi dei dati che lo riguardano.
Il fornitore deve uniformarsi al desiderio del consumatore
di non ricevere corrispondenza commerciale, chiamate telefoniche,
posta elettronica o analoghe comunicazioni, tanto se il desiderio
è stato manifestato direttamente al fornitore, quanto
se esso è stato espresso attraverso un "Preference
Service" nazionale o un corrispondente servizio del paese
del consumatore.
Articolo
3.
|
 |
|
 |
 |
 |
|
Informazioni pre-contrattuali in merito ai prodotti in
vendita
a) Condizioni generali.
Prima della conclusione del
contratto il fornitore deve mettere a disposizione dei potenziali
consumatori che visitino il suo sito web le seguenti informazioni
circa i prodotti e/o i servizi accessori in vendita:
- le principali caratteristiche qualitative (denominazione,
natura, ecc.) e quantitative (dimensioni, peso, quantità,
ecc.), nonché, se del caso, informazioni sui rischi
potenziali connessi al prodotto;
- le garanzie ed i servizi post-vendita fruibili (vedi
Art. 9);
- il prezzo, compresi le imposte, le tasse e gli altri
oneri fiscali;
- il termine di validità dell'offerta o del prezzo
e, se del caso, la copertura geografica dell'offerta;
- le spese di consegna, se dovute;
- la legge dalla quale il contratto è regolato;
- le vie ed i mezzi di trattazione delle potenziali vertenze
e, in particolare, l'esistenza di eventuali procedure stragiudiziali
alle quali il consumatore possa ricorrere in caso di mancato
accordo diretto (vedi Art. 11);
- le condizioni di pagamento, come segue:
- in caso di pagamento on-line, se l'operazione ed il pagamento
avvengono in condizioni di garanzia e quali sistemi sono
impiegati a tale fine;
- in caso di vendita a credito, le condizioni generali del
credito, i suoi limiti potenziali ed i costi accessori;
- le condizioni ed il mezzo di consegna (vedi Art. 5);
- le condizioni di risoluzione del contratto, se la durata
dello stesso è superiore ad un anno o indefinita;
- l'esistenza del diritto di recesso, nel quadro dei contratti
stipulati con i consumatori, e l'indicazione delle condizioni,
delle modalità e dei mezzi relativi all'esercizio
di tale diritto (vedi Art. 7).
b) Condizioni particolari.
- Restrizioni all'importazione/esportazione/uso dei prodotti
messi in vendita: il fornitore deve informare in modo chiaro
i visitatori del sito web di ogni eventuale restrizione
di legge esistente nel paese in cui lo stesso fornitore
ha sede e relativa all'uso e/o all'esportazione dei prodotti
in vendita. Spetta tuttavia al consumatore acquisire presso
le proprie autorità informazioni circa eventuali
restrizioni di legge riguardanti l'uso e/o l'importazione
dei prodotti che lo stesso consumatore intende ordinare.
- Prodotti sostitutivi: se il fornitore non è in
grado di fornire i prodotti ordinati, e desidera offrire
al consumatore prodotti sostitutivi, di tale possibilità
deve essere fatta chiara menzionata nella fase pre-contrattuale
della transazione. Per poter esercitare tale diritto il
fornitore deve osservare le condizioni di cui all'Art. 6.
Articolo 4.
|
 |
|
 |
 |
 |
|
Procedura relativa alla conclusione dei contratti on- line
a) Informazioni preliminari.
In qualsiasi momento della
transazione on-line il consumatore deve poter accedere alle
informazioni di cui all'Art. 3.
Il consumatore deve inoltre poter avere accesso ad informazioni
chiare e dettagliate in merito:
- alla disponibilità dei prodotti. Se la disponibilità
deve essere confermata dal fornitore, deve essere inviato
senza indugio al consumatore un messaggio specifico con
qualsiasi mezzo di comunicazione;
- alla possibilità, per il consumatore, di avere
un prodotto sostitutivo, come indicato nell'Art. 6;
- alle modalità ed ai mezzi con i quali il consumatore
può raggiungere il Servizio Clienti del fornitore
che si occupa dei reclami;
- alle condizioni relative alla risoluzione del contratto
da parte del consumatore, quando il contratto stesso è
di durata superiore ad un anno o a tempo indeterminato.
b) Procedura di ordinazione
In ogni momento durante l'operazione,
e fino alla definitiva conferma del contratto, il consumatore
deve essere in grado di correggere potenziali errori. A tale
fine il fornitore deve installare, per la convalida dell'ordinazione,
un sistema di "doppio clic" come segue:
- primo clic: accordo sul contenuto dell'ordinazione;
- secondo clic: conferma dell'ordinazione.
L'accordo sul contenuto dell'ordinazione
deve contenere l'indicazione, per sommi capi, dell'ordinazione
stessa e del prezzo da pagare e, se del caso, la dichiarazione
di non disponibilità del prodotto. Il consumatore deve
avere la possibilità di riprodurre e/o conservare l'accordo.
c) Ordinazione
Dopo la conferma dell'ordinazione,
secondo quanto indicato nella lettera b) che precede, il fornitore,
senza ritardo e con mezzi elettronici, deve accusare ricevuta
dell'ordinazione stessa.
Nella dichiarazione di ricevimento si deve riportare un riepilogo
dell'ordinazione (prezzi, modalità e mezzi di esecuzione
dell'ordinazione) e, se del caso, si deve dare atto della
non disponibilità del prodotto. Si deve inoltre ripetere
le informazioni precedentemente fornite al consumatore in
merito:
- alle condizioni, alle modalità ed ai mezzi di esercizio
del diritto di recesso;
- alle modalità ed ai mezzi per contattare il Servizio
Clienti del fornitore;
- alle condizioni relative alla risoluzione, da parte del
consumatore, del contratto quando la durata dello stesso
sia superiore ad un anno o sia a tempo indeterminato.
Al più tardi al momento
della consegna il consumatore deve poter avere, su supporto
cartaceo, le informazioni contenute nella dichiarazione elettronica
di ricevimento e/o deve poter riprodurre e/o conservare le
informazioni su qualsiasi supporto durevole a lui accessibile.
Articolo
5.
|
 |
|
 |
 |
 |
|
Esecuzione del contratto
Il fornitore si impegna a dare
esecuzione all'ordinazione nel termine convenuto o entro e
non oltre 30 giorni da quello in cui il consumatore ha trasmesso
l'ordinazione al fornitore.
Nel caso in cui il termine
originariamente concordato sia scaduto, o il prodotto sia
divenuto non più disponibile durante le operazioni
di invio, il fornitore deve proporre in modo chiaro una nuova
data di consegna, offrendo nel contempo al consumatore la
facoltà di recedere e/o di essere rimborsato. La proposta
e l'offerta devono essere diretti al consumatore prima della
scadenza del termine originariamente fissato.
Qualora dovesse, in tutto o
in parte, divenire impossibile per il fornitore eseguire il
contratto per indisponibilità del prodotto, il consumatore
dovrà esserne informato e dovrà essere rimborsato
di tutte le somme già corrisposte, e ciò non
appena possibile ed in ogni caso entro 30 giorni dalla data
nella quale egli avrebbe dovuto ricevere il prodotto.
Il fornitore deve consegnare
il prodotto conformemente all'ordinazione. Perché possa
essere ritenuto conforme all'ordinazione, il prodotto deve:
- corrispondere alla descrizione indicata nel sito web
del fornitore;
- essere idoneo all'uso al quale esso normalmente e comunemente
è destinato per sua natura o al quale il consumatore
ha dichiarato al fornitore di volerlo destinare;
- presentare le caratteristiche normalmente possedute da
un prodotto dello stesso tipo e che il consumatore può
ragionevolmente aspettarsi, considerate la natura del prodotto
stesso e le informazioni ad esso relative rese pubbliche
dal fornitore, in particolare attraverso la pubblicità
e le etichette. Se il prodotto non è conforme all'ordinazione,
il consumatore può esercitare i diritti a lui riconosciuti
dalla garanzia (vedi Art. 9).
Inoltre, i fornitori che aderiscono
al presente Codice di Comportamento si asterranno dal consegnare
al consumatore prodotti che non siano stati ordinati, quando
la consegna non ( ??? ) sia accompagnata da una richiesta
di pagamento.
Articolo
6.
|
 |
|
 |
 |
 |
|
Prodotti sostitutivi
Nel caso in cui il fornitore,
secondo la legge del paese nel quale ha la sede, e tenuto
conto della natura del prodotto, intenda offrire al consumatore
un prodotto in cambio di quello ordinato e non disponibile,
di tale intenzione il consumatore deve essere informato prima
della conclusione del contratto, come prevede il par. b) dell'Art.
3. Il fornitore deve consegnare un prodotto sostitutivo che,
in termini di valore monetario, sia equivalente a quello ordinato
e, se il prodotto sostitutivo non è di gradimento del
consumatore, il fornitore deve sostenere tutte le spese relative
alla restituzione (vedi Art. 8).
Articolo
7.
|
 |
|
 |
 |
 |
|
Diritto di recesso
Il consumatore ha diritto di
recedere dal contratto senza indicarne il motivo e senza alcuna
penalità, nel termine non inferiore a sette giorni
lavorativi dalla data di consegna del prodotto allo stesso
consumatore.
Se il fornitore non ha provveduto
a dare le informazioni di cui alla lettera a), ultimo comma,
dell'Art. 3, ed al par. 2, lettera c), dell'Art. 4, il diritto
di recesso può essere esercitato dal consumatore nei
tre mesi decorrenti dalla data di consegna del prodotto. Se
il fornitore ha dato le informazioni nel corso dei citati
tre mesi, il termine minimo di sette giorni lavorativi decorre
dalla data nella quale le informazioni sono state date al
consumatore.
Il fornitore non può
unilateralmente limitare il diritto di recesso, salvo quanto
previsto dal par. 3 dell'Art. 6 della Direttiva 97/7. Ogni
potenziale limitazione deve essere portata a conoscenza del
consumatore sia quando il prodotto viene messo in vendita,
sia in sede di approvazione dell'ordinazione. In ogni caso,
la limitazione deve risultare nella dichiarazione di ricevimento
del fornitore.
Articolo
8.
|
 |
|
|
Garanzia di rimborso
In caso di esercizio del diritto
di recesso da parte del consumatore, il fornitore che aderisce
al presente Codice di Comportamento è in ogni caso
tenuto al rimborso di tutti i pagamenti effettuati, senza
aggravio di alcuna spesa. Le sole spese a carico del consumatore
potranno essere quelle direttamente connesse alla restituzione
della merce. Sono comunque a carico del fornitore le spese
relative alla restituzione dei prodotti sostitutivi che siano
stati consegnati a norma dell'Art. 6.
Il fornitore che aderisce al
presente Codice di Comportamento deve provvedere al rimborso
non appena possibile, ed in ogni caso entro 30 giorni dalla
data nella quale i prodotti restituiti sono stati da lui ricevuti.
Articolo
9.
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
Garanzie/Assistenza post-vendita
Ogni qualvolta, in questo Codice,
si fa riferimento al presente articolo, le informazioni da
esso previste, che il fornitore deve dare al consumatore,
devono indicare, in modo chiaro, semplice e comprensibile:
- i diritti del consumatore previsti dalla legge del paese
in cui ha sede il fornitore;
- i principali elementi utili per poter fruire della garanzia:
durata, copertura geografica ed altre notizie utili ai fini
dell'esercizio del diritto di garanzia;
- quanto serve per poter contattare il fornitore dell'assistenza
post-vendita (indirizzo, numero di telefono e fax, indirizzo
di posta elettronica e qualsiasi altro elemento).
Articolo
10.
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
Comunicazioni commerciali non richieste
Il fornitore aderente al presente
Codice di Comportamento, il quale trasmetta mediante posta
elettronica comunicazioni commerciali a consumatori o potenziali
consumatori senza che questi ne abbiano preventivamente fatto
richiesta, è tenuto:
- ad indicare chiaramente che i messaggi inviati sono comunicazioni
commerciali;
- a consultare con regolarità i cosiddetti registri
"opt out" [con i nominativi di coloro che hanno
scelto di non ricevere quanto sotto indicato - n.d.t.],
rispettando la volontà dei consumatori di non ricevere
per posta elettronica comunicazioni commerciali non richieste,
come dispone il par. c) dell'Art. 2.
Articolo
11.
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
Esame dei reclami e risoluzione stragiudiziale delle vertenze
Il fornitore deve dare al consumatore
informazioni dettagliate in merito all'esame dei reclami ed
alla risoluzione stragiudiziale delle vertenze, se a questa
si può fare ricorso, nella lingua che il consumatore
ha scelto per consultare il sito web e per le ordinazioni.
a) Esame dei reclami
In caso di reclamo il consumatore
deve per prima cosa rivolgersi al Servizio Clienti, messo
a sua disposizione dal fornitore. Il fornitore deve esaminare
il reclamo entro 15 giorni da quello in cui esso è
stato introdotto.
Se entro tale termine il fornitore
non riesce a trovare una soluzione, ne informa il consumatore
ed indica il tempo necessario per trattare il reclamo in via
definitiva. Quest'ultimo termine non può superare 30
giorni.
b) Risoluzione stragiudiziale della vertenza.
Il consumatore, se non è
soddisfatto della risposta o del compromesso proposto dal
fornitore, è libero di sottoporre la vertenza all'organo
indicato dal fornitore e deputato alla risoluzione stragiudiziale
delle vertenze.
c) Modello di ricorso EURO COMMERCE
Per facilitare il rapporto
fra il consumatore ed il fornitore, e/o fra il consumatore
e l'organo deputato alla risoluzione stragiudiziale della
vertenza, il fornitore fornisce - in formato elettronico -
il modello di ricorso allegato al presente Codice di Comportamento.
d) Vertenze transfrontaliere
( . . . . . . )
Al consumatore che abbia deciso
di transigere la vertenza e/o di risolverla in via stragiudiziale
non è precluso il diritto di rivolgersi alla competente
autorità giudiziaria secondo le vigenti convenzioni
internazionali.
Articolo
12.
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
Logo
Le Associazioni Nazionali aderenti
al presente Codice di Comportamento sono tenute:
- a controllare che i fornitori nazionali partecipanti
e/o i fornitori collegati osservino le disposizioni del
Presente Codice di Comportamento;
- ad essere in grado di adottare, nei confronti dei fornitori
nazionali partecipanti e/o dei fornitori collegati, ai fini
di una maggiore tutela dei consumatori, norme più
rigorose di quelle contenute nel presente Codice di Comportamento;
- ad essere i soli soggetti autorizzati a fare uso del logo
(XX) e del modello di ricorso (YY), ed a consentirne l'uso
da parte dei fornitori nazionali partecipanti e/o dei fornitori
collegati.
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
TRIBUNALE DI ROMA CRON.
No.
Ufficio Atti Notori - Perizie e Traduzioni
Roma,
lì
VERBALE DI GIURAMENTO IL
COLLABORATORE
Addì .................... avanti al
sottoscritto Cancelliere è presente il signor Renzo
ARZENI documento: Tess. No. 7153323
rilasciata dal Min. di Grazia e
Giustizia il 19/5/98, il quale chiede di asseverare
con giuramento il suesteso atto. Io Cancelliere, previe ammonizioni
di legge, invito il comparente al giuramento, che egli presta
ripetendo: "Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto
all'incarico affidatomi al solo scopo di far conoscere la
verità."
Letto, confermato e sottoscritto.
|
 |
 |
 |
 |
 |
|