08/09/2008

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Codice di comportamento europeo

 

Sistema Euro-Label
REGOLAMENTO
per la certificazione ed il rilascio del marchio Euro-Label
(Edizione 0 - Agosto 2002)

Tutti i diritti riservati
© Confcommercio
0. Premessa  
  1. Scopo del marchio Euro-Label è di accrescere la fiducia dei consumatori europei nei confronti dei siti (di seguito denominati e-shop) che effettuano attività on-line dirette ai consumatori finali, indicando che il Cliente certificato aderisce al Codice di condotta Euro-Label.
  2. Il marchio Euro-Label sviluppato per l'Italia è di proprietà di Confcommercio, a cui è deputata l'esclusiva del rilascio. Confcommercio ha affidato a Certicommerce, CISQ, e per questa agli organismi ad essa associati, e UNITER, l'incarico di valutare la rispondenza degli e-shop ai criteri previsti dal Codice di condotta Euro-Label. Eventuali altri organismi di certificazione cui è affidato l'incarico di valutatori aderiscono anch'essi al presente Regolamento.
  3. Il presente Regolamento disciplina il processo di rilascio, mantenimento, ritiro e rinuncia del marchio Euro-Label. Esso è definito con Confcommercio e reso operativo dall'Organismo di Certificazione sotto indicato. Confcommercio sorveglia sull'applicazione del presente Regolamento.
  4. Il Codice di condotta Euro-Label - edizione 0 del 2002 (tutti i diritti riservati, © Confcommercio, 2002), è pubblicamente disponibile sul sito www.euro-label.org ed è parte integrante del presente Regolamento.
  5. Il nome ed il logo dell'Organismo di Certificazione, il nome Euro-Label sono marchi registrati. Il logo Euro-Label, nelle diverse configurazioni, è un marchio registrato e può essere usato dal Cliente solo alle condizioni specificate nel presente Regolamento.
  6. Il marchio Euro-Label correttamente inserito nell'e-shop certificato consente a qualunque visitatore del sito stesso, con un click del mouse, di verificare l'identità del Cliente, la validità del certificato e l'identità dell'Organismo di Certificazione. Se il click del mouse non apre una finestra con le informazioni di cui sopra il marchio è stato utilizzato illegalmente (o senza seguire correttamente le istruzioni di installazione).

1. Oggetto del Regolamento

 
  1. Il presente regolamento definisce le modalità di rilascio della certificazione e del marchio Euro-Label di conformità al Codice di condotta Euro-Label per il B2C, da parte dell'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE con sede legale in ____________ (in seguito denominato Organismo di Certificazione).
  2. Qualsiasi Cliente che effettui attività di commercio elettronico (come definito nel Codice di condotta) interessato all'ottenimento del marchio Euro-Label può richiederlo all'Organismo di Certificazione senza alcuna pregiudizievole esclusione.

2. Condizioni generali

 
  1. I requisiti che l'organizzazione del Cliente ed il suo e-shop devono possedere per ottenere l'Euro-Label sono precisati nel Codice di condotta Euro-Label. (vedi 0.3)
  2. Il rilascio del marchio Euro-Label ed il mantenimento nel tempo dello stesso sono subordinati al pagamento degli importi indicati al punto 10.
  3. La durata del contratto di rilascio del marchio Euro-Label è di tre anni e si intende prorogata per lo stesso periodo e così via di seguito salvo disdetta e salvo il caso di ritiro o rinuncia dell'Euro-Label.
  4. Gli esami della documentazione, i controlli sull'e-shop e le attività di valutazione sull'organizzazione aziendale del Cliente sono svolti da valutatori qualificati nell'ambito del Sistema Euro-Label.
  5. Tutti gli atti relativi al rilascio ed al mantenimento del marchio Euro-Label ed in particolare l'analisi dei documenti e i controlli sull'e-shop vengono svolti, da parte degli addetti, con l'impegno di riservatezza di ogni informazione comunque ottenuta.

3. Presentazione ed istruzione della domanda, verifiche presso il Cliente

 
  1. Offerta di servizio e domanda di certificazione
    1. Ogni Cliente interessato può richiedere all'Organismo di Certificazione un'offerta economica per il rilascio ed il mantenimento nel tempo del marchio Euro-Label compilando il modulo di richiesta presente sul sito www.euro-label.org o su quello dell'Organismo di Certificazione.
    2. Per avviare il rilascio del marchio Euro-Label il Cliente deve fornire all'Organismo di Certificazione una serie di informazioni compilando l'apposito modulo ed inviandolo per e-mail, fax o posta. Il modulo di domanda prevede l'accettazione del presente Regolamento che fa parte integrante del contratto tra l'Organismo di Certificazione e il Cliente. In questa fase il Cliente dovrà anche indicare il nome della persona che assume la responsabilità della gestione dell'attività di commercio elettronico. Il modulo dovrà essere redatto in una delle lingue indicate sul modulo stesso. L'utilizzo di altre lingue richiede l'accettazione da parte dell'Organismo di Certificazione.
    3. Per le eventuali estensioni del marchio ad altre attività di commercio elettronico o ad altri e-shop facenti capo allo stesso Cliente è sufficiente che venga nuovamente compilato il modulo di domanda che specifichi in dettaglio l'oggetto dell'estensione e che sia inviato il relativo aggiornamento della documentazione.
  2. Istruzione della domanda - pre-audit
    1. Dopo il ricevimento della domanda l'Organismo di Certificazione:
      • verifica la completezza della documentazione presentata ai fini della domanda;
      • gestisce ulteriori necessità di informazioni reciproche;
        esamina la documentazione inviata dal Cliente;
      • accetta la domanda o, se del caso, la rifiuta precisandone le motivazioni.
    2. L'organismo di Certificazione può, di concerto col Cliente effettuare una visita preliminare (check-up o pre-audit) per raccogliere ulteriori elementi di valutazione e poter meglio predisporre il piano di controlli e verifica;
  3. Controlli sull'e-shop
    1. Ad istruttoria completata viene concordato con il Cliente il piano dei controlli e delle verifiche e vengono comunicati i nomi dei valutatori incaricati. Il Cliente ha il diritto di chiedere la sostituzione di tali valutatori qualora ci fossero fondati motivi.
    2. I valutatori incaricati verificano che l'e-shop di B2C sia conforme ai requisiti ad esso applicabili del Codice di condotta. Tale controllo è in generale effettuato con tempi e modalità scelti dall'Organismo di Certificazione accedendo all'e-shop tramite Internet. L'Organismo di Certificazione effettua acquisti o stipula contratti di prova per verificare ogni potenzialità del sito fino all'emissione dell'ordine. In tali casi l'Organismo di Certificazione avvisa prontamente il Cliente che si impegna ad annullare l'ordine o il contratto senza alcun onere per l'ordinante.
    3. Su richiesta del Cliente ed in particolare per organizzazioni aziendali di grandi dimensioni, e-shop complessi e numero elevato di prodotti e servizi forniti su richiesta del Cliente, e su incarico dell'Organismo di Certificazione i valutatori effettuano una verifica presso la sede operativa del Cliente nell'ambito della quale viene gestito l'e-shop e/o presso l'Internet service provider che fornisce ospitalità all'e-shop. Nel caso in cui il Cliente non voglia far effettuare la verifica presso la sua sede operativa e/o presso l'Internet service provider, l'Organismo di Certificazione ha facoltà di non accettare la domanda di certificazione inviata dal Cliente ovvero sospendere l'iter di certificazione.
    4. Il Cliente deve assicurare che:
      • tutti i documenti e le registrazioni che il Codice di condotta Euro-Label menziona siano disponibili per i valutatori;
      • i valutatori siano assistiti durante le verifiche;
      • sia chiaramente individuato il Responsabile del commercio elettronico con l'incarico di mantenere il collegamento con l'Organismo di Certificazione per quanto concerne gli aspetti relativi al rilascio dell'Euro-Label.
    5. La verifica comporta, la valutazione di conformità delle modalità operative del Cliente con riferimento ai requisiti espressi dal Codice di condotta Euro-Label, nonché la verifica che l'organizzazione aziendale dimostri di prendere correttamente in considerazione i requisiti di Legge applicabili al servizio di commercio elettronico. Il rispetto dei requisiti di Legge stessi non è oggetto di verifica e tale responsabilità ricade totalmente sul Cliente.
    6. Ogni eventuale non conformità al Codice di condotta Euro-Label è identificata ed annotata.
    7. Al termine della verifica viene tenuta una riunione nel corso della quale i responsabili aziendali ricevono dai valutatori un rapporto sintetico con i rilievi emersi ed hanno l'opportunità di discuterne il contenuto. Tale rapporto deve essere firmato dai responsabili aziendali per presa visione.

4. Rilascio dell'Euro-Label

 
  1. Qualora siano state rilevate non conformità ai requisiti del Codice di condotta Euro-Label l'Organismo di Certificazione le notifica per e-mail al Cliente e:
    • il Cliente informa l'Organismo di Certificazione della scadenza entro la quale si impegna a rimuovere le non conformità e ad introdurre azioni correttive;
    • l'Organismo di certificazione comunica al Cliente se:
      1. l'iter di certificazione sia sospeso in attesa di un'altra verifica, indicandone la scadenza, oppure;
      2. se sia sufficiente una dichiarazione scritta che le azioni correttive sono state introdotte, accompagnata da eventuale adeguata documentazione.
  2. Se il Cliente non concorda con le decisioni prese, può chiedere all'Organismo di Certificazione un supplemento di indagine, esponendo le ragioni del proprio dissenso. L'Organismo di Certificazione può disporre ulteriori accertamenti con controlli sull'e-shop e verifiche sull'organizzazione aziendale, condotti, se il Cliente lo desidera, da valutatori diversi da quelli che avevano effettuato quelli precedenti; infine decide dopo aver discusso il problema alla presenza di tutti i valutatori coinvolti. Le spese relative a questi accertamenti sono a carico del Cliente.
  3. L'Organismo di Certificazione, dopo aver preso visione della documentazione della verifica effettuata dai valutatori, delibera il nulla osta al rilascio del marchio "Euro-Label".
  4. Confcommercio, presa visione della delibera del Comitato o del Referente, provvederà a rilasciare il marchio "Euro-Label". Ad esso l'e-shop certificato dovrà aggiungere un'etichetta di testo indicante che, cliccando sul marchio, si otterranno informazioni sul sistema Euro-Label e sullo stesso e-shop. Nel caso in cui siano necessari ulteriori chiarimenti, Confcommercio si riserva di chiedere all'Organismo di Certificazione informazioni integrative.
  5. Quando l'Euro-Label è stato rilasciato il Cliente:
    • viene iscritto nel Database dei Clienti dell'Euro-Label, accessibile pubblicamente sul sito nazionale www.euro-label.org e sul sito europeo www.euro-label.com
    • riceve un attestato di rilascio del marchio Euro-Label che riporta le informazioni relative all'Organismo di certificazione, al Cliente, all'e-shop ed all'attività oggetto di certificazione e contiene la data di rilascio, di modifica, di rinnovo e di scadenza dell'Euro-Label.
    • riceve il codice di registrazione nel database nonché l'esatta rappresentazione grafica del marchio Euro-Label ed il sorgente HTML da inserire nel sito di commercio elettronico oggetto della certificazione.
  6. La notizia del rilascio del marchio Euro-Label è diffusa sia da Confcommercio che da Euro Label Europea e dall'Organismo di Certificazione, che nell'ambito del trattamento dei dati personali del Cliente si riserva il diritto di comunicarli e diffonderli. In particolare l'elenco, anche parziale, dei Clienti è diffuso con cadenze scelte dagli organismi interessati alla stampa ed alle agenzie di informazione. Il Cliente è informato e consapevole dei diritti che gli derivano dall'Art. 13 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e aderisce anche alla diffusione dei propri dati personali presso altre legislazioni europee aderenti al marchio Euro-Label. La revoca del consenso prestato alla comunicazione e diffusione dei propri dati personali, comporta automaticamente da parte del Cliente rinuncia al marchio Euro-Label (vedi articolo 7), ma non lo esime dagli obblighi amministrativi contratti con l'Organismo di Certificazione.

5. Diritti e doveri del Cliente certificato

 
  1. Il Cliente concessionario del marchio Euro-Label ha diritto di:
    1. utilizzare l'Euro-Label su: materiale pubblicitario, pubblicazioni, carta intestata ed altra documentazione. Nel caso di uso del marchio Euro-Label su documentazione non ipertestuale e quindi priva del link di validazione del marchio Euro-Label il Cliente si impegna a citare il numero di certificato e data di scadenza ed il riferimento all'Organismo di Certificazione;
    • dare pubblicità in maniera non fuorviante dell'avvenuta rilascio dell'Euro-Label, citando sempre il numero di certificato e data di scadenza ed il riferimento all'Organismo di Certificazione;
  2. L'Euro-Label non può essere riportato direttamente sui prodotti forniti dal Cliente né può essere usato in modo che possa essere interpretato come un marchio di certificazione relativa al prodotto o ai sistemi gestionali del Cliente (quali il sistema di gestione della qualità o il sistema di gestione ambientale o il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni).
  3. Il Cliente inoltre si impegna a:
    • utilizzare l'Euro-Label sull'e-shop certificato nell'esatta rappresentazione fornita, senza modifiche alle proporzioni ed ai colori, senza ingrandimenti o riduzioni, sempre e comunque accompagnato dalle specifiche HTML inviate dall'Organismo di Certificazione che consentono il link di validazione;
    • utilizzare l'Euro-Label almeno sulla home page del sito di commercio elettronico e su altre pagine nelle quali il Cliente ritenga opportuna l'apposizione del marchio stesso;
    • utilizzare altri eventuali marchi posti in prossimità del marchio Euro-Label in modo tale da non alterarne in alcuna maniera il valore ed il contenuto;
    • fornire in lingua italiana ed in inglese: una breve descrizione dell'e-shop, la categoria principale per cui desidera essere catalogato l'e-shop (cfr. lista sul sito), una lista di categorie sussidiarie, le parole chiave della sua offerta per la ricerca sul sito da parte del consumatore;
    • aderire al tentativo di conciliazione on line promosso nei suoi confronti dal consumatore.
  4. L'organismo di certificazione verifica che l'Euro-Label sia usato in modo corretto.
  5. L'Euro-Label ed il suo codice di registrazione nel Database sono relativi ad un solo e-shop gestito dal Cliente e non sono trasferibili a terzi o ad altri e-shop dello stesso Cliente o di terzi.
  6. Il Cliente si impegna a mantenere l'e-shop certificato conformi ai requisiti del Codice di condotta Euro-Label. Qualora il Cliente intenda variare il suo sito web in maniera significativa, che in qualche modo possa alterare la conformità al Codice di condotta Euro-Label, deve darne comunicazione all'Organismo di Certificazione, il quale può accettare le variazioni o predisporre l'effettuazione tempestiva di verifiche addizionali sull'organizzazione aziendale e/o controlli addizionali sull'e-shop. Gli oneri relativi a verifiche e controlli sono a carico del Cliente.
  7. Il Cliente deve inserire sul proprio sito web, a disposizione del consumatore, un formulario per il ricevimento dei reclami relativi alle attività di e-commerce condotte sull'e-shop e l'indicazione del responsabile reclami, con telefono, fax ed e-mail. Il Cliente dovrà trattare il reclamo entro dieci giorni di calendario. Se entro tale termine il Cliente non riesce a trovare una soluzione, informa il consumatore, indicandogli tempo necessario per trattare il reclamo in via definitiva. Il termine massimo a disposizione del cliente non deve comunque superare i trenta giorni dal ricevimento del reclamo.
  8. Se entro i suddetti termini non viene raggiunto un accordo sulla soluzione del reclamo, il consumatore potrà a sua scelta:
    1. Inviare un reclamo al referente nazionale di Euro Label (Confcommercio) compilando ed inviando l'apposito modulo per la gestione dei reclami reperibile sul sito www.euro-label.org. Il referente nazionale di Euro Label (Confcommercio) invierà il reclamo così ricevuto al Cliente, invitandolo a risolvere il problema e avvisandolo che questo reclamo, se non risolto entro ulteriori dieci giorni sarà memorizzato e che, raggiunto un determinato numero di reclami ovvero a seguito di una mancanza ritenuta grave dall'Organismo di Certificazione scatterà una verifica supplementare del sito, con spese a carico del Cliente. Euro-label avviserà anche il consumatore di questa comunicazione e si potrà avviare la procedura di gestione del reclamo tra il consumatore e l'operatore commerciale. Confcommercio, l'operatore commerciale e il consumatore potranno accedere al database centrale dei reclami mediante l'interfaccia utente browser e l'applicazione di gestione dei reclami.
      Alla fine del procedimento, Confcommercio chiuderà il reclamo modificando lo stato e redigendo un commento.

    2. Sottoporre la vertenza agli organi ADR indicati nel sito nazionale di Euro-Label deputati alla risoluzione stragiudiziale delle vertenze. Qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:
      • rifiuto del Cliente di aderire al tentativo di conciliazione on-line promosso nei suoi confronti dall'utente / compratore;
      • rinuncia o ritiro del Cliente, in qualunque momento, dalla procedura conciliativa;
      • mancato raggiungimento dell'accordo delle parti;
        il servizio di conciliazione on-line ne darà immediata comunicazione all'Organismo di Certificazione.

6. Mantenimento nel tempo dell'Euro-Label

 
  1. L'Organismo di Certificazione effettua sorveglianze sull'e-shop dotato di Euro-Label con cadenza semestrale, senza preavviso al cliente, per assicurare il rispetto continuo del Codice di condotta Euro-Label. L'Organismo di Certificazione effettua verifiche periodiche del Cliente da remoto due volte l'anno. Nel caso di verifica annuale presso le sedi l'Organismo comunica il programma di verifica ispettiva e concorda entro 30 giorni una data per la conduzione della verifica. In caso di non rispetto di tale scadenza da parte del Cliente, il marchio Euro-Label sarà ritirato da Confcommercio, su richiesta dell'Organismo di Certificazione. Durante la Sorveglianza, l'e-shop certificato viene esaminato per verificare se ancora aderisce al Codice di condotta, applicando una procedura simile a quella della valutazione iniziale, anche se generalmente più breve. In caso di mancanza di conformità a qualsiasi criterio, il Cliente ne sarà informato e gli sarà data la possibilità di rettificare. Se il negozio online non supera la valutazione, perderà il logo. La procedura di controllo può attivare la Sorveglianza di un e-shop anche in altri momenti. Se un consumatore sporge reclamo presso l'organizzazione centrale Euro-Label o presso un Organismo di Certificazione, ritenendo che un e-shop abbia violato il Codice di condotta, verranno svolte indagini su tale reclamo.
  2. Il Cliente si impegna ad accettare le eventuali verifiche presso l'Internet service provider e/o presso la propria sede operativa ed a consentire l'accesso ai valutatori incaricati dall'Organismo di Certificazione. I valutatori si impegnano a limitare al minimo indispensabile le interferenze con l'attività del Cliente.
  3. Qualora a seguito delle verifiche e dei controlli vengano accertate non conformità rispetto al codice di condotta o al presente Regolamento l'Organismo di Certificazione le notifica per e-mail al Cliente e:
    • il Cliente informa l'Organismo di Certificazione della scadenza entro la quale si impegna a rimuovere le non conformità e ad introdurre azioni correttive;
    • l'Organismo di Certificazione comunica al Cliente se sia necessaria un'altra verifica, indicandone la scadenza; oppure se sia sufficiente una dichiarazione scritta che le azioni correttive sono state introdotte, accompagnata da eventuale adeguata documentazione.

7. Ritiro dell'Euro-Label

 
  1. Il ritiro del marchio Euro-Label è disposto dall'Organismo di Certificazione e sottoposto ad approvazione di Confcommercio:
    1. in caso di non osservanza, conseguente a negligenza grave, degli impegni assunti agli Articoli 5 e 6;
    2. in caso di frequenti e reiterate non osservanze degli impegni assunti, anche in forma non grave;
    3. in caso di fallimento del Cliente o comunque di cessazione dell'attività di commercio elettronico.
    4. in caso di mancato versamento delle somme dovute, qualora il Cliente persista nel suo inadempimento nonostante la messa in mora e la diffida inviate al Legale rappresentante del Cliente per lettera raccomandata A. R. e trascorso un mese dalla spedizione di detta diffida;
    5. in caso di utilizzo scorretto, irregolare o illegale del nome o del logo Euro-Label;
  2. La decisione del ritiro del marchio Euro-Label viene comunicata da Confcommercio al Legale Rappresentante del Cliente sia per e-mail che mediante lettera raccomandata A. R. L'e-shop certificato, con il riferimento al Cliente è immediatamente cancellato dal Database e deve cessare ogni uso del marchio Euro-Label sia sull'e-shop che sugli eventuali documenti sui quali era stato apposto. Se il marchio non viene rimosso dall'e-shop il click del mouse apre una finestra nella quale viene evidenziato che il certificato è stato ritirato. L'Organismo di Certificazione si riserva ogni azione tesa a proteggere l'Euro-Label e ad impedirne l'uso illegittimo.
  3. L'Euro-Label può essere rilasciato, dopo il ritiro, presentando una nuova domanda e seguendo nuovamente l'intero processo di certificazione. (vedi punti 3 e 4)

8. Rinuncia al Euro-Label

 
  1. Il Cliente può rinunciare all'Euro-Label:
    1. alla scadenza amministrativa del contratto di certificazione, dando disdetta con un preavviso di tre mesi;
    2. quando non intenda accettare le variazioni alle condizioni economiche;
    3. quando non intenda accettare le variazioni apportate al presente Regolamento,
    4. quando non intenda accettare le variazioni apportate al Codice di condotta Euro-Label (vedi Art. 7)
  2. Nei casi 8.1.2, 8.1.3 e 8.1.4:
    • il Cliente può presentare eventuali osservazioni
    • l'Organismo di Certificazione fissa la data di entrata in vigore delle variazioni e le comunica al Cliente.
    • la rinuncia avrà vigore soltanto dopo un periodo di tre mesi successivo alla comunicazione di rinuncia da parte del Cliente, purché tale comunicazione di rinuncia avvenga entro un mese dalla comunicazione dell'Organismo di Certificazione delle variazioni.
  3. Nel caso di rinuncia all'Euro-Label l'e-shop certificato, con il riferimento al Cliente è immediatamente cancellato dal database e si impegna a cessare ogni uso del marchio Euro-Label sia sull'e-shop che sugli eventuali documenti sui quali era stato apposto. (vedi punto 5)
  4. L'Euro-Label può essere rilasciato, dopo la rinuncia, presentando una nuova domanda e seguendo nuovamente l'intero processo di certificazione. (vedi punti 3 e 4)

9. Modifiche al Codice di condotta Euro-Label

  1. Nel caso venissero apportate variazioni al Codice di condotta Euro-Label l'Organismo di Certificazione ne dà tempestiva comunicazione al Cliente indicando se le variazioni sono tali da comportare controlli addizionali sull'e-shop certificato e/o una verifica straordinaria presso il Cliente ovvero se la conformità possa essere verificata nel corso di controlli e verifiche periodici pianificati. Il Cliente ha la facoltà di adeguarsi alle nuove prescrizioni, entro il termine che gli verrà indicato, o di rinunciare al Euro-Label.
  2. Le spese per gli esami documentali ed eventuali controlli e verifiche addizionali sono a carico del Cliente.

10. Prezzi e condizioni economiche

  1. Il corrispettivo per il rilascio ed il mantenimento nel tempo del marchio Euro-Label è stabilito dagli Organismi di Certificazione di comune accordo con Confcommercio ed applicato dall'Organismo di Certificazione.
  2. Tale corrispettivo potrà essere variato in qualsiasi momento.
  3. In caso di variazione del corrispettivo, il Cliente è informato a mezzo e-mail ed ha il diritto di rinunciare al Euro-Label entro un mese dalla data di ricevimento della comunicazione.
  4. Al Cliente che si avvale della facoltà di rinuncia di cui al punto 8.1.2 per il periodo di preavviso vengono praticati i prezzi anteriori alle variazioni.
  5. I corrispettivi sono di regola fatturati dall'Organismo di Certificazione al momento del rilascio del marchio Euro-Label ed in rate annuali anticipate per quanto concerne il mantenimento.
  6. Il corrispettivo pattuito per il rilascio ed il mantenimento del marchio Euro-Label è dovuto dal Cliente all'Organismo di Certificazione anche se l'Euro-Label dovesse essere ritirato per mancato pagamento di una o più rate del corrispettivo stesso o per revoca del consenso al trattamento dei dati di cui alla Legge 31/12/96 n° 675. (vedi 4.5)

11. Uso scorretto dell'Euro-Label

  1. È scorretto l'uso del marchio Euro-Label se fatto in modo da trarre in inganno i destinatari del messaggio. In particolare è scorretto l'uso dell'Euro-Label:
    • quando l'Euro-Label non è stato ancora rilasciato;
    • quando l'Euro-Label è stato revocato o quando il Cliente vi ha rinunciato;
    • in riferimento ad una codice di condotta diversa dal Codice di condotta Euro-Label;
    • per attività non soggette a verifica;
    • per e-shop non soggetti a controllo;
    • quando l'Euro-Label viene impiegato in modo tale da essere interpretato come un marchio di certificazione di prodotto o di sistema di gestione aziendale (quali il sistema di gestione della qualità, il sistema di gestione ambientale o il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni).
  2. Appena identificato l'uso scorretto, l'Organismo di Certificazione, diffida il Cliente inadempiente e prende tutte le misure atte a far cessare tale uso e a tutelare i suoi interessi lesi.

12. Ricorsi

  1. Il Cliente può far ricorso contro le decisioni dell'Organismo di Certificazione, esponendo le ragioni del dissenso, entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione, al Legale Rappresentante dell'Organismo di Certificazione, il quale applicherà le procedure interne affinché, sentito l'interessato, il ricorso venga trattato entro tre mesi dal ricevimento. Il trattamento del ricorso potrà prevedere verifiche addizionali presso l'organizzazione aziendale del Cliente e/o controlli aggiuntivi sull'e-shop.
  2. Le spese relative al ricorso sono a carico del Cliente secondo i prezzi praticati dall'Organismo di Certificazione per le proprie prestazioni, salvo il caso di accoglimento del ricorso.

13. Arbitrato

  1. Qualsiasi controversia nascente dall'applicazione del presente contratto comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà inizialmente oggetto di tentativo di conciliazione presso la Camera Arbitrale di Roma.
  2. Esperito senza successo il tentativo di cui al punto 13.1 la controversia sarà deferita ad arbitro amichevole compositore, che provvederà alla decisione in via irrituale, conciliante e transattiva.
  3. L'arbitro viene scelto di comune accordo, entro 20 giorni dal fallimento del tentativo di conciliazione, tra i professionisti accreditati del ramo ed in difetto le parti ne chiedono la nomina al Presidente del Tribunale di Roma. L'arbitro emetterà il proprio giudizio irrituale, senza formalità di procedura, quale amichevole compositore impegnandosi le parti fin d'ora ad accettarne la decisione facendola propria e dare ad essa esecuzione. Il giudizio dovrà essere emesso dall'arbitro entro 60 giorni dalla data della sua formale nomina.
  4. Le spese dell'arbitrato sono a carico del soccombente. La sede dell'arbitrato è Roma.

14. Manleva

Il Cliente, in considerazione della sua espressa accettazione di quanto previsto nel presente Regolamento e nel richiamato Codice di condotta Euro-Label, si obbliga a tenere indenne e manlevare CONFCOMMERCIO anche da ogni e qualsiasi richiesta anche a titolo eventualmente risarcitorio, eventualmente promossa da singoli o gruppi di consumatori o loro associazioni, per gli eventuali danni agli stessi arrecati, in conseguenza del proprio comportamento e/o inadempimento."  
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