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| Codice
di comportamento europeo |
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| Sistema
Euro-Label
REGOLAMENTO
per la certificazione ed il rilascio del marchio Euro-Label
(Edizione 0 - Agosto 2002) |
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Tutti i diritti riservati
© Confcommercio |
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| 0. Premessa |
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- Scopo del marchio Euro-Label è
di accrescere la fiducia dei consumatori europei nei confronti
dei siti (di seguito denominati e-shop) che effettuano attività
on-line dirette ai consumatori finali, indicando che il
Cliente certificato aderisce al Codice
di condotta Euro-Label.
- Il marchio Euro-Label sviluppato per
l'Italia è di proprietà di Confcommercio,
a cui è deputata l'esclusiva del rilascio. Confcommercio
ha affidato a Certicommerce,
CISQ,
e per questa agli organismi ad essa associati, e UNITER,
l'incarico di valutare la rispondenza degli e-shop ai criteri
previsti dal Codice
di condotta Euro-Label. Eventuali altri organismi di
certificazione cui è affidato l'incarico di valutatori
aderiscono anch'essi al presente Regolamento.
- Il presente Regolamento disciplina il
processo di rilascio, mantenimento, ritiro e rinuncia del
marchio Euro-Label. Esso è definito con Confcommercio
e reso operativo dall'Organismo di Certificazione sotto
indicato. Confcommercio
sorveglia sull'applicazione del presente Regolamento.
- Il Codice
di condotta Euro-Label - edizione 0 del 2002 (tutti
i diritti riservati, © Confcommercio,
2002), è pubblicamente disponibile sul sito www.euro-label.org
ed è parte integrante del presente Regolamento.
- Il nome ed il logo dell'Organismo di
Certificazione, il nome Euro-Label sono marchi registrati.
Il logo Euro-Label, nelle diverse configurazioni, è
un marchio registrato e può essere usato dal Cliente
solo alle condizioni specificate nel presente Regolamento.
- Il marchio Euro-Label correttamente
inserito nell'e-shop certificato consente a qualunque visitatore
del sito stesso, con un click del mouse, di verificare l'identità
del Cliente, la validità del certificato e l'identità
dell'Organismo di Certificazione. Se il click del mouse
non apre una finestra con le informazioni di cui sopra il
marchio è stato utilizzato illegalmente (o senza
seguire correttamente le istruzioni di installazione).
1. Oggetto
del Regolamento |
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- Il presente regolamento definisce le modalità di
rilascio della certificazione e del marchio Euro-Label di
conformità al Codice
di condotta Euro-Label per il B2C, da parte dell'ORGANISMO
DI CERTIFICAZIONE con sede legale in ____________ (in
seguito denominato Organismo di Certificazione).
- Qualsiasi Cliente che effettui attività
di commercio elettronico (come definito nel Codice di condotta)
interessato all'ottenimento del marchio Euro-Label può
richiederlo all'Organismo di Certificazione senza alcuna
pregiudizievole esclusione.
2. Condizioni
generali |
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- I requisiti che l'organizzazione del Cliente ed il suo
e-shop devono possedere per ottenere l'Euro-Label sono precisati
nel Codice di condotta
Euro-Label. (vedi 0.3)
- Il rilascio del marchio Euro-Label ed il mantenimento
nel tempo dello stesso sono subordinati al pagamento degli
importi indicati al punto 10.
- La durata del contratto di rilascio del marchio Euro-Label
è di tre anni e si intende prorogata per lo stesso
periodo e così via di seguito salvo disdetta e salvo
il caso di ritiro o rinuncia dell'Euro-Label.
- Gli esami della documentazione, i controlli sull'e-shop
e le attività di valutazione sull'organizzazione
aziendale del Cliente sono svolti da valutatori qualificati
nell'ambito del Sistema Euro-Label.
- Tutti gli atti relativi al rilascio ed al mantenimento
del marchio Euro-Label ed in particolare l'analisi dei documenti
e i controlli sull'e-shop vengono svolti, da parte degli
addetti, con l'impegno di riservatezza di ogni informazione
comunque ottenuta.
3. Presentazione
ed istruzione della domanda, verifiche presso il Cliente |
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- Offerta di servizio e domanda di certificazione
- Ogni Cliente interessato può
richiedere all'Organismo di Certificazione un'offerta
economica per il rilascio ed il mantenimento nel tempo
del marchio Euro-Label compilando il modulo
di richiesta presente sul sito www.euro-label.org
o su quello dell'Organismo di Certificazione.
- Per avviare il rilascio del marchio Euro-Label il
Cliente deve fornire all'Organismo di Certificazione
una serie di informazioni compilando l'apposito modulo
ed inviandolo per e-mail, fax o posta. Il modulo di
domanda prevede l'accettazione del presente Regolamento
che fa parte integrante del contratto tra l'Organismo
di Certificazione e il Cliente. In questa fase il Cliente
dovrà anche indicare il nome della persona che
assume la responsabilità della gestione dell'attività
di commercio elettronico. Il modulo dovrà essere
redatto in una delle lingue indicate sul modulo stesso.
L'utilizzo di altre lingue richiede l'accettazione da
parte dell'Organismo di Certificazione.
- Per le eventuali estensioni del marchio ad altre attività
di commercio elettronico o ad altri e-shop facenti capo
allo stesso Cliente è sufficiente che venga nuovamente
compilato il modulo di domanda che specifichi in dettaglio
l'oggetto dell'estensione e che sia inviato il relativo
aggiornamento della documentazione.
- Istruzione della domanda - pre-audit
- Dopo il ricevimento della domanda l'Organismo di Certificazione:
- verifica la completezza della documentazione presentata
ai fini della domanda;
- gestisce ulteriori necessità di informazioni
reciproche;
esamina la documentazione inviata dal Cliente;
- accetta la domanda o, se del caso, la rifiuta precisandone
le motivazioni.
- L'organismo di Certificazione può, di concerto
col Cliente effettuare una visita preliminare (check-up
o pre-audit) per raccogliere ulteriori elementi di valutazione
e poter meglio predisporre il piano di controlli e verifica;
- Controlli sull'e-shop
- Ad istruttoria completata viene concordato con il
Cliente il piano dei controlli e delle verifiche e vengono
comunicati i nomi dei valutatori incaricati. Il Cliente
ha il diritto di chiedere la sostituzione di tali valutatori
qualora ci fossero fondati motivi.
- I valutatori incaricati verificano che l'e-shop di
B2C sia conforme ai requisiti ad esso applicabili del
Codice di condotta. Tale controllo è in generale
effettuato con tempi e modalità scelti dall'Organismo
di Certificazione accedendo all'e-shop tramite Internet.
L'Organismo di Certificazione effettua acquisti o stipula
contratti di prova per verificare ogni potenzialità
del sito fino all'emissione dell'ordine. In tali casi
l'Organismo di Certificazione avvisa prontamente il
Cliente che si impegna ad annullare l'ordine o il contratto
senza alcun onere per l'ordinante.
- Su richiesta del Cliente ed in particolare per organizzazioni
aziendali di grandi dimensioni, e-shop complessi e numero
elevato di prodotti e servizi forniti su richiesta del
Cliente, e su incarico dell'Organismo di Certificazione
i valutatori effettuano una verifica presso la sede
operativa del Cliente nell'ambito della quale viene
gestito l'e-shop e/o presso l'Internet service provider
che fornisce ospitalità all'e-shop. Nel caso
in cui il Cliente non voglia far effettuare la verifica
presso la sua sede operativa e/o presso l'Internet service
provider, l'Organismo di Certificazione ha facoltà
di non accettare la domanda di certificazione inviata
dal Cliente ovvero sospendere l'iter di certificazione.
- Il Cliente deve assicurare che:
- tutti i documenti e le registrazioni che il Codice
di condotta Euro-Label menziona siano disponibili
per i valutatori;
- i valutatori siano assistiti durante le verifiche;
- sia chiaramente individuato il Responsabile del
commercio elettronico con l'incarico di mantenere
il collegamento con l'Organismo di Certificazione
per quanto concerne gli aspetti relativi al rilascio
dell'Euro-Label.
- La verifica comporta, la valutazione di conformità
delle modalità operative del Cliente con riferimento
ai requisiti espressi dal Codice
di condotta Euro-Label, nonché la verifica
che l'organizzazione aziendale dimostri di prendere
correttamente in considerazione i requisiti di Legge
applicabili al servizio di commercio elettronico. Il
rispetto dei requisiti di Legge stessi non è
oggetto di verifica e tale responsabilità ricade
totalmente sul Cliente.
- Ogni eventuale non conformità al Codice
di condotta Euro-Label è identificata ed
annotata.
- Al termine della verifica viene tenuta una riunione
nel corso della quale i responsabili aziendali ricevono
dai valutatori un rapporto sintetico con i rilievi emersi
ed hanno l'opportunità di discuterne il contenuto.
Tale rapporto deve essere firmato dai responsabili aziendali
per presa visione.
4. Rilascio dell'Euro-Label |
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- Qualora siano state rilevate non conformità ai
requisiti del Codice
di condotta Euro-Label l'Organismo di Certificazione
le notifica per e-mail al Cliente e:
- il Cliente informa l'Organismo di Certificazione della
scadenza entro la quale si impegna a rimuovere le non
conformità e ad introdurre azioni correttive;
- l'Organismo di certificazione comunica al Cliente
se:
- l'iter di certificazione sia sospeso in attesa
di un'altra verifica, indicandone la scadenza, oppure;
- se sia sufficiente una dichiarazione scritta che
le azioni correttive sono state introdotte, accompagnata
da eventuale adeguata documentazione.
- Se il Cliente non concorda con le decisioni prese, può
chiedere all'Organismo di Certificazione un supplemento
di indagine, esponendo le ragioni del proprio dissenso.
L'Organismo di Certificazione può disporre ulteriori
accertamenti con controlli sull'e-shop e verifiche sull'organizzazione
aziendale, condotti, se il Cliente lo desidera, da valutatori
diversi da quelli che avevano effettuato quelli precedenti;
infine decide dopo aver discusso il problema alla presenza
di tutti i valutatori coinvolti. Le spese relative a questi
accertamenti sono a carico del Cliente.
- L'Organismo di Certificazione, dopo aver preso visione
della documentazione della verifica effettuata dai valutatori,
delibera il nulla osta al rilascio del marchio "Euro-Label".
- Confcommercio,
presa visione della delibera del Comitato o del Referente,
provvederà a rilasciare il marchio "Euro-Label".
Ad esso l'e-shop certificato dovrà aggiungere un'etichetta
di testo indicante che, cliccando sul marchio, si otterranno
informazioni sul sistema Euro-Label e sullo stesso e-shop.
Nel caso in cui siano necessari ulteriori chiarimenti, Confcommercio
si riserva di chiedere all'Organismo di Certificazione informazioni
integrative.
- Quando l'Euro-Label è stato rilasciato il Cliente:
- viene iscritto nel Database dei Clienti dell'Euro-Label,
accessibile pubblicamente sul sito nazionale www.euro-label.org
e sul sito europeo www.euro-label.com
- riceve un attestato di rilascio del marchio Euro-Label
che riporta le informazioni relative all'Organismo di
certificazione, al Cliente, all'e-shop ed all'attività
oggetto di certificazione e contiene la data di rilascio,
di modifica, di rinnovo e di scadenza dell'Euro-Label.
- riceve il codice di registrazione nel database nonché
l'esatta rappresentazione grafica del marchio Euro-Label
ed il sorgente HTML da inserire nel sito di commercio
elettronico oggetto della certificazione.
- La notizia del rilascio del marchio Euro-Label è
diffusa sia da Confcommercio
che da Euro Label Europea e dall'Organismo di Certificazione,
che nell'ambito del trattamento dei dati personali del Cliente
si riserva il diritto di comunicarli e diffonderli. In particolare
l'elenco, anche parziale, dei Clienti è diffuso con
cadenze scelte dagli organismi interessati alla stampa ed
alle agenzie di informazione. Il Cliente è informato
e consapevole dei diritti che gli derivano dall'Art. 13
della Legge 31 dicembre
1996 n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali" e aderisce
anche alla diffusione dei propri dati personali presso altre
legislazioni europee aderenti al marchio Euro-Label. La
revoca del consenso prestato alla comunicazione e diffusione
dei propri dati personali, comporta automaticamente da parte
del Cliente rinuncia al marchio Euro-Label (vedi articolo
7), ma non lo esime dagli obblighi amministrativi contratti
con l'Organismo di Certificazione.
5. Diritti
e doveri del Cliente certificato |
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- Il Cliente concessionario del marchio Euro-Label ha diritto
di:
- utilizzare l'Euro-Label su: materiale pubblicitario,
pubblicazioni, carta intestata ed altra documentazione.
Nel caso di uso del marchio Euro-Label su documentazione
non ipertestuale e quindi priva del link di validazione
del marchio Euro-Label il Cliente si impegna a citare
il numero di certificato e data di scadenza ed il riferimento
all'Organismo di Certificazione;
- dare pubblicità in maniera non fuorviante dell'avvenuta
rilascio dell'Euro-Label, citando sempre il numero di
certificato e data di scadenza ed il riferimento all'Organismo
di Certificazione;
- L'Euro-Label non può essere riportato direttamente
sui prodotti forniti dal Cliente né può essere
usato in modo che possa essere interpretato come un marchio
di certificazione relativa al prodotto o ai sistemi gestionali
del Cliente (quali il sistema di gestione della qualità
o il sistema di gestione ambientale o il sistema di gestione
della sicurezza delle informazioni).
- Il Cliente inoltre si impegna a:
- utilizzare l'Euro-Label sull'e-shop certificato nell'esatta
rappresentazione fornita, senza modifiche alle proporzioni
ed ai colori, senza ingrandimenti o riduzioni, sempre
e comunque accompagnato dalle specifiche HTML inviate
dall'Organismo di Certificazione che consentono il link
di validazione;
- utilizzare l'Euro-Label almeno sulla home page del
sito di commercio elettronico e su altre pagine nelle
quali il Cliente ritenga opportuna l'apposizione del marchio
stesso;
- utilizzare altri eventuali marchi posti in prossimità
del marchio Euro-Label in modo tale da non alterarne in
alcuna maniera il valore ed il contenuto;
- fornire in lingua italiana ed in inglese: una breve
descrizione dell'e-shop, la categoria principale per cui
desidera essere catalogato l'e-shop (cfr. lista sul sito),
una lista di categorie sussidiarie, le parole chiave della
sua offerta per la ricerca sul sito da parte del consumatore;
- aderire al tentativo di conciliazione on line promosso
nei suoi confronti dal consumatore.
- L'organismo di certificazione verifica che l'Euro-Label
sia usato in modo corretto.
- L'Euro-Label ed il suo codice di registrazione nel Database
sono relativi ad un solo e-shop gestito dal Cliente e non
sono trasferibili a terzi o ad altri e-shop dello stesso
Cliente o di terzi.
- Il Cliente si impegna a mantenere l'e-shop certificato
conformi ai requisiti del Codice
di condotta Euro-Label. Qualora il Cliente intenda variare
il suo sito web in maniera significativa, che in qualche
modo possa alterare la conformità al Codice
di condotta Euro-Label, deve darne comunicazione all'Organismo
di Certificazione, il quale può accettare le variazioni
o predisporre l'effettuazione tempestiva di verifiche addizionali
sull'organizzazione aziendale e/o controlli addizionali
sull'e-shop. Gli oneri relativi a verifiche e controlli
sono a carico del Cliente.
- Il Cliente deve inserire sul proprio sito web, a disposizione
del consumatore, un formulario per il ricevimento dei reclami
relativi alle attività di e-commerce condotte sull'e-shop
e l'indicazione del responsabile reclami, con telefono,
fax ed e-mail. Il Cliente dovrà trattare il reclamo
entro dieci giorni di calendario. Se entro tale termine
il Cliente non riesce a trovare una soluzione, informa il
consumatore, indicandogli tempo necessario per trattare
il reclamo in via definitiva. Il termine massimo a disposizione
del cliente non deve comunque superare i trenta giorni dal
ricevimento del reclamo.
- Se entro i suddetti termini non viene raggiunto un accordo
sulla soluzione del reclamo, il consumatore potrà
a sua scelta:
- Inviare un reclamo al referente nazionale di Euro
Label (Confcommercio)
compilando ed inviando l'apposito modulo
per la gestione dei reclami reperibile sul sito
www.euro-label.org.
Il referente nazionale di Euro Label (Confcommercio)
invierà il reclamo così ricevuto al Cliente,
invitandolo a risolvere il problema e avvisandolo che
questo reclamo, se non risolto entro ulteriori dieci
giorni sarà memorizzato e che, raggiunto un determinato
numero di reclami ovvero a seguito di una mancanza ritenuta
grave dall'Organismo di Certificazione scatterà
una verifica supplementare del sito, con spese a carico
del Cliente. Euro-label avviserà anche il consumatore
di questa comunicazione e si potrà avviare
la procedura di gestione del reclamo tra il consumatore
e l'operatore commerciale. Confcommercio,
l'operatore commerciale e il consumatore potranno accedere
al database centrale dei reclami mediante l'interfaccia
utente browser e l'applicazione di gestione dei reclami.
Alla fine del procedimento, Confcommercio
chiuderà il reclamo modificando lo stato e redigendo
un commento.
- Sottoporre la vertenza agli organi ADR
indicati nel sito nazionale di Euro-Label deputati alla
risoluzione stragiudiziale delle vertenze. Qualora ricorra
una delle seguenti ipotesi:
- rifiuto del Cliente di aderire al tentativo di
conciliazione on-line promosso nei suoi confronti
dall'utente / compratore;
- rinuncia o ritiro del Cliente, in qualunque momento,
dalla procedura conciliativa;
- mancato raggiungimento dell'accordo delle parti;
il servizio di conciliazione on-line ne darà
immediata comunicazione all'Organismo di Certificazione.
6. Mantenimento
nel tempo dell'Euro-Label |
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- L'Organismo di Certificazione effettua sorveglianze sull'e-shop
dotato di Euro-Label con cadenza semestrale, senza preavviso
al cliente, per assicurare il rispetto continuo del Codice
di condotta Euro-Label. L'Organismo di Certificazione
effettua verifiche periodiche del Cliente da remoto due
volte l'anno. Nel caso di verifica annuale presso le sedi
l'Organismo comunica il programma di verifica ispettiva
e concorda entro 30 giorni una data per la conduzione della
verifica. In caso di non rispetto di tale scadenza da parte
del Cliente, il marchio Euro-Label sarà ritirato
da Confcommercio,
su richiesta dell'Organismo di Certificazione. Durante la
Sorveglianza, l'e-shop certificato viene esaminato per verificare
se ancora aderisce al Codice di condotta, applicando una
procedura simile a quella della valutazione iniziale, anche
se generalmente più breve. In caso di mancanza di
conformità a qualsiasi criterio, il Cliente ne sarà
informato e gli sarà data la possibilità di
rettificare. Se il negozio online non supera la valutazione,
perderà il logo. La procedura di controllo può
attivare la Sorveglianza di un e-shop anche in altri momenti.
Se un consumatore sporge reclamo presso l'organizzazione
centrale Euro-Label o presso un Organismo di Certificazione,
ritenendo che un e-shop abbia violato il Codice di condotta,
verranno svolte indagini su tale reclamo.
- Il Cliente si impegna ad accettare le eventuali verifiche
presso l'Internet service provider e/o presso la propria
sede operativa ed a consentire l'accesso ai valutatori incaricati
dall'Organismo di Certificazione. I valutatori si impegnano
a limitare al minimo indispensabile le interferenze con
l'attività del Cliente.
- Qualora a seguito delle verifiche e dei controlli vengano
accertate non conformità rispetto al codice di condotta
o al presente Regolamento l'Organismo di Certificazione
le notifica per e-mail al Cliente e:
- il Cliente informa l'Organismo di Certificazione della
scadenza entro la quale si impegna a rimuovere le non
conformità e ad introdurre azioni correttive;
- l'Organismo di Certificazione comunica al Cliente
se sia necessaria un'altra verifica, indicandone la
scadenza; oppure se sia sufficiente una dichiarazione
scritta che le azioni correttive sono state introdotte,
accompagnata da eventuale adeguata documentazione.
7. Ritiro
dell'Euro-Label |
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- Il ritiro del marchio Euro-Label è disposto dall'Organismo
di Certificazione e sottoposto ad approvazione di Confcommercio:
- in caso di non osservanza, conseguente a negligenza
grave, degli impegni assunti agli Articoli 5 e 6;
- in caso di frequenti e reiterate non osservanze degli
impegni assunti, anche in forma non grave;
- in caso di fallimento del Cliente o comunque di cessazione
dell'attività di commercio elettronico.
- in caso di mancato versamento delle somme dovute,
qualora il Cliente persista nel suo inadempimento nonostante
la messa in mora e la diffida inviate al Legale rappresentante
del Cliente per lettera raccomandata A. R. e trascorso
un mese dalla spedizione di detta diffida;
- in caso di utilizzo scorretto, irregolare o illegale
del nome o del logo Euro-Label;
- La decisione del ritiro del marchio Euro-Label viene comunicata
da Confcommercio
al Legale Rappresentante del Cliente sia per e-mail che
mediante lettera raccomandata A. R. L'e-shop certificato,
con il riferimento al Cliente è immediatamente cancellato
dal Database e deve cessare ogni uso del marchio Euro-Label
sia sull'e-shop che sugli eventuali documenti sui quali
era stato apposto. Se il marchio non viene rimosso dall'e-shop
il click del mouse apre una finestra nella quale viene evidenziato
che il certificato è stato ritirato. L'Organismo
di Certificazione si riserva ogni azione tesa a proteggere
l'Euro-Label e ad impedirne l'uso illegittimo.
- L'Euro-Label può essere rilasciato, dopo il ritiro,
presentando una nuova domanda e seguendo nuovamente l'intero
processo di certificazione. (vedi punti 3 e 4)
8. Rinuncia
al Euro-Label |
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- Il Cliente può rinunciare all'Euro-Label:
- alla scadenza amministrativa del contratto di certificazione,
dando disdetta con un preavviso di tre mesi;
- quando non intenda accettare le variazioni alle condizioni
economiche;
- quando non intenda accettare le variazioni apportate
al presente Regolamento,
- quando non intenda accettare le variazioni apportate
al Codice di condotta
Euro-Label (vedi Art. 7)
- Nei casi 8.1.2, 8.1.3 e 8.1.4:
- il Cliente può presentare eventuali osservazioni
- l'Organismo di Certificazione fissa la data di entrata
in vigore delle variazioni e le comunica al Cliente.
- la rinuncia avrà vigore soltanto dopo un periodo
di tre mesi successivo alla comunicazione di rinuncia
da parte del Cliente, purché tale comunicazione
di rinuncia avvenga entro un mese dalla comunicazione
dell'Organismo di Certificazione delle variazioni.
- Nel caso di rinuncia all'Euro-Label l'e-shop certificato,
con il riferimento al Cliente è immediatamente cancellato
dal database e si impegna a cessare ogni uso del marchio
Euro-Label sia sull'e-shop che sugli eventuali documenti
sui quali era stato apposto. (vedi punto 5)
- L'Euro-Label può essere rilasciato, dopo la rinuncia,
presentando una nuova domanda e seguendo nuovamente l'intero
processo di certificazione. (vedi punti 3 e 4)
9. Modifiche
al Codice di condotta Euro-Label |
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- Nel caso venissero apportate variazioni al Codice
di condotta Euro-Label l'Organismo di Certificazione
ne dà tempestiva comunicazione al Cliente indicando
se le variazioni sono tali da comportare controlli addizionali
sull'e-shop certificato e/o una verifica straordinaria presso
il Cliente ovvero se la conformità possa essere verificata
nel corso di controlli e verifiche periodici pianificati.
Il Cliente ha la facoltà di adeguarsi alle nuove
prescrizioni, entro il termine che gli verrà indicato,
o di rinunciare al Euro-Label.
- Le spese per gli esami documentali ed eventuali controlli
e verifiche addizionali sono a carico del Cliente.
10. Prezzi
e condizioni economiche |
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- Il corrispettivo per il rilascio ed il mantenimento nel
tempo del marchio Euro-Label è stabilito dagli Organismi
di Certificazione di comune accordo con Confcommercio
ed applicato dall'Organismo di Certificazione.
- Tale corrispettivo potrà essere variato in qualsiasi
momento.
- In caso di variazione del corrispettivo, il Cliente è
informato a mezzo e-mail ed ha il diritto di rinunciare
al Euro-Label entro un mese dalla data di ricevimento della
comunicazione.
- Al Cliente che si avvale della facoltà di rinuncia
di cui al punto 8.1.2 per il periodo di preavviso vengono
praticati i prezzi anteriori alle variazioni.
- I corrispettivi sono di regola fatturati dall'Organismo
di Certificazione al momento del rilascio del marchio Euro-Label
ed in rate annuali anticipate per quanto concerne il mantenimento.
- Il corrispettivo pattuito per il rilascio ed il mantenimento
del marchio Euro-Label è dovuto dal Cliente all'Organismo
di Certificazione anche se l'Euro-Label dovesse essere ritirato
per mancato pagamento di una o più rate del corrispettivo
stesso o per revoca del consenso al trattamento dei dati
di cui alla Legge 31/12/96 n° 675. (vedi 4.5)
11. Uso
scorretto dell'Euro-Label |
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- È scorretto l'uso del marchio Euro-Label se fatto
in modo da trarre in inganno i destinatari del messaggio.
In particolare è scorretto l'uso dell'Euro-Label:
- quando l'Euro-Label non è stato ancora rilasciato;
- quando l'Euro-Label è stato revocato o quando
il Cliente vi ha rinunciato;
- in riferimento ad una codice di condotta diversa dal
Codice di condotta
Euro-Label;
- per attività non soggette a verifica;
- per e-shop non soggetti a controllo;
- quando l'Euro-Label viene impiegato in modo tale da
essere interpretato come un marchio di certificazione
di prodotto o di sistema di gestione aziendale (quali
il sistema di gestione della qualità, il sistema
di gestione ambientale o il sistema di gestione della
sicurezza delle informazioni).
- Appena identificato l'uso scorretto, l'Organismo di Certificazione,
diffida il Cliente inadempiente e prende tutte le misure
atte a far cessare tale uso e a tutelare i suoi interessi
lesi.
12. Ricorsi |
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- Il Cliente può far ricorso contro le decisioni
dell'Organismo di Certificazione, esponendo le ragioni del
dissenso, entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione,
al Legale Rappresentante dell'Organismo di Certificazione,
il quale applicherà le procedure interne affinché,
sentito l'interessato, il ricorso venga trattato entro tre
mesi dal ricevimento. Il trattamento del ricorso potrà
prevedere verifiche addizionali presso l'organizzazione
aziendale del Cliente e/o controlli aggiuntivi sull'e-shop.
- Le spese relative al ricorso sono a carico del Cliente
secondo i prezzi praticati dall'Organismo di Certificazione
per le proprie prestazioni, salvo il caso di accoglimento
del ricorso.
13. Arbitrato |
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- Qualsiasi controversia nascente dall'applicazione del
presente contratto comprese quelle relative alla sua validità,
interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà inizialmente
oggetto di tentativo di conciliazione presso la Camera Arbitrale
di Roma.
- Esperito senza successo il tentativo di cui al punto 13.1
la controversia sarà deferita ad arbitro amichevole
compositore, che provvederà alla decisione in via
irrituale, conciliante e transattiva.
- L'arbitro viene scelto di comune accordo, entro 20 giorni
dal fallimento del tentativo di conciliazione, tra i professionisti
accreditati del ramo ed in difetto le parti ne chiedono
la nomina al Presidente del Tribunale di Roma. L'arbitro
emetterà il proprio giudizio irrituale, senza formalità
di procedura, quale amichevole compositore impegnandosi
le parti fin d'ora ad accettarne la decisione facendola
propria e dare ad essa esecuzione. Il giudizio dovrà
essere emesso dall'arbitro entro 60 giorni dalla data della
sua formale nomina.
- Le spese dell'arbitrato sono a carico del soccombente.
La sede dell'arbitrato è Roma.
14. Manleva |
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| Il Cliente, in considerazione della sua espressa
accettazione di quanto previsto nel presente Regolamento e nel
richiamato Codice di condotta
Euro-Label, si obbliga a tenere indenne e manlevare CONFCOMMERCIO
anche da ogni e qualsiasi richiesta anche a titolo eventualmente
risarcitorio, eventualmente promossa da singoli o gruppi di
consumatori o loro associazioni, per gli eventuali danni agli
stessi arrecati, in conseguenza del proprio comportamento e/o
inadempimento." |
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